Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2549
del codice civile).
1. L'articolo 2549 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2549. - (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione
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l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Detto apporto in nessun caso può essere costituito da una prestazione di lavoro, di qualsiasi natura. Qualora l'apporto dell'associato si concreti nella prestazione di un'attività lavorativa, in violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto di associazione in partecipazione è nullo e in sua vece si considera stipulato fra le parti un contratto di lavoro economicamente dipendente a tempo indeterminato».